frode informatica - art. 640 ter c.p.

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  1. maometo
     
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    Si apre anche in Italia una nuova epoca nella storia del diritto penale, per l'avvenuta irruzione dei computer nel mondo dei rapporti economici e sociali, che ha comportato grandi mutamenti nella civiltà umana. Peraltro, accanto ai vari e non pochi vantaggi legati a tale fenomeno, non mancano, ovviamente, gli inconvenienti e, in particolare, la configurazione di un nuovo tipo di reato, il cosiddetto computer crime, ormai riconosciuto in Italia come ''reato informatico''. Del resto, con il diffondersi delle contrattazioni elettroniche e telematiche e del trattamento dei dati contabili per mezzo di tecnologie informatiche ,era inevitabile che si sviluppassero anche nuove forme di criminalità , volte a sfruttare i punti deboli delle nuove tecnologie.
    E' il caso di rilevare che sin dal verificarsi di truffe operate con l'uso delle tecnologie elettroniche, si è constatata l'inadeguatezza della normativa penale esistente ad affrontare le nuove forme di reato. Per assicurare la repressione penale delle frodi informatiche, il legislatore non ha ampliato la norma sulla truffa, ma ha preferito creare una fattispecie ad hoc, che cogliesse la peculiarità del nuovo fenomeno. Al riguardo, con la legge 23 settembre 1993, n. 547, nel capo II del titolo XII del Codice Penale tra i ''delitti contro il patrimonio mediante frode'' è stato inserito l'art. 640-ter, che testualmente recita :''Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni (da aggiornare in quanto la valuta corrente è l’euro). Tali modalità di manipolazione del sistema costituiscono gli ''artifizi'' e/o i ''raggiri'' propri della ''frode informatica'', dal momento che modificano il funzionamento normale della macchina giungendo a risultati non voluti dal suo titolare e indebitamente vantaggiosi per l'agente. Merita osservare che é proprio l'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico l'unica e vera modalità di commissione della frode informatica. Conviene osservare che siffatta alterazione può avvenire agendo sul software, vale a dire sui programmi o sui dati ed agendo anche sull'hardware, ad esempio con un'azione volta a modificare la struttura della macchina per farle compiere operazioni diverse o aggiuntive.
    L'importanza che l'informatica ha assunto, e va assumendo sempre più, nella vita d'oggi non poteva ottenere - sul piano giuridico - un riconoscimento più incondizionato e generale di quello datogli dal legislatore con il formulare un buon numero di ''reati informatici'' e tra questi, appunto, la ''frode informatica''. E ciò non con leggi speciali, ma con modificazioni e integrazioni delle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale: chiaro ed incontrovertibile segno dell'ormai profondo ed esteso radicamento dell'uso del computer nella nostra società.
    Il computer, infatti, è anche un nuovo mezzo di telecomunicazione e rappresenta una propaggine di cui l'uomo si serve o per avere informazioni elaborate o per farlo agire nel mondo esterno al suo posto.
    Di conseguenza, gli illeciti informatici, per l'importanza dei valori su cui incidono, costituiscono una forma di criminalità assai pericolosa che sarebbe stato insensato lasciare impunita. Di tali verità, la maggior parte dei giuristi non aveva saputo prendere atto per il rifiuto di analizzare la vera natura del computer. Ma il legislatore provvidamente vi ha posto rimedio con una legge che - rispetto al ritardo culturale mostrato dalla maggioranza dei giuristi - può considerarsi coraggiosa. Se tale ritardo verrà recuperato dai giuristi - finalmente convinti che il computer non è una delle tante ''macchine'' che interessano solo la tecnologia, ma un'invenzione di ampia portata, anche sul piano umanistico, per le sorti dell'umanità - c'è da sperare che questa legge sarà rettamente e correttamente applicata. In tal modo, sarà assicurata una conveniente tutela penale, risolvendo in tutto o in parte la paurosa crisi di inefficienza e di corruttela, che ora più che mai, sembra attanagliare la nostra società.

    Edited by Domenico Festa - 1/12/2015, 13:02
     
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