DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

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  1. Zio Festa
     
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    PREAMBOLO
    Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato,
    a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato
    confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della
    conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella
    sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo
    sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come
    una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.
    L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela
    costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della
    Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una
    specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una
    prospettiva globale.
    Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di
    libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti
    è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle
    Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano
    portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
    Internet si configura come uno spazio sempre più importante per
    l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale
    per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e
    l’eguaglianza sostanziale.
    I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno
    spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e
    crescita in un contesto democratico.
    Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare
    fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

    1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI
    Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai
    documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
    dalle costituzioni e dalle leggi.
    Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella
    dimensione della Rete.
    Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della
    dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che
    costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

    2.DIRITTO DI ACCESSO
    Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con
    modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di
    ordine economico e sociale.
    Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi
    presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
    L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi,
    software e applicazioni.
    L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il
    superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale,
    economico – con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con
    disabilità.

    3. NEUTRALITA’ DELLA RETE
    Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non
    subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente,
    ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in
    generale, legittime scelte delle persone.
    La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni
    necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il
    mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla
    produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di
    viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

    4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
    Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il
    rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
    I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e
    comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni,
    come quelle legate alla produzione di profili.
    I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza,
    proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona
    all’autodeterminazione informativa.
    I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente
    informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto
    dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati
    sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba
    essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
    Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un
    significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua
    il trattamento.
    Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche
    indirettamente discriminatorie.

    5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
    Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li
    detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la
    cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di
    conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
    Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto
    dei principi e dei diritti fondamentali.
    La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo
    conto del principio di finalità e del diritto all’autodeterminazione della persona
    interessata.

    6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI
    Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla
    legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi
    personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi
    elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in
    copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di
    comunicazione elettronica.

    7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
    Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque
    destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono
    essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto
    a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

    8. DIRITTO ALL’IDENTITÀ
    Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria
    identità in Rete.
    La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può
    essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.
    L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza
    delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla
    diffusione di profili che le riguardano.
    Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per
    l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per
    l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.
    La definizione di un’identità in Internet da parte dell’amministrazione pubblica deve
    essere accompagnata da adeguate garanzie.

    9. ANONIMATO
    Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le
    libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
    Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di
    tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla
    legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
    Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria
    l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per
    garantire la dignità e i diritti di altre persone.

    10. DIRITTO ALL’OBLIO
    Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca
    dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro
    raccolta, non abbiano più rilevanza.
    Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione
    pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il
    funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle
    persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le
    riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni
    pubbliche esercitate.
    Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata
    accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione
    davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

    11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME
    I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e
    correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
    Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul
    funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le
    condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare
    difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere
    informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di
    interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma
    interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la
    riguardano.
    Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi
    essenziali per la vita e l’attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio
    di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità
    di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre
    piattaforme.

    12. SICUREZZA IN RETE
    La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso
    l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse
    delle singole persone.
    Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve
    essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a
    comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla
    violenza.

    13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE
    Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in
    modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet
    costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di
    accesso e della tutela delle persone.
    Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al
    sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione
    intergenerazionale.
    Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere
    concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e
    collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori
    economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei
    comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

    14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE
    Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello
    nazionale che internazionale.
    Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale,
    volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo
    carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare
    che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore
    forza economica.
    La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli
    territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da
    forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di
    salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che
    operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la
    partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano
    strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
    In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a
    valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
    La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la
    responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la
    rappresentanza dei soggetti interessati.
    L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono
    essere garantiti e potenziati.
    La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire
    effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di
    conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

    (Testo elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet costituita presso la Camera dei deputati).

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    Edited by Domenico Festa - 13/11/2015, 10:37
     
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