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Domenico Festa.
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Il recente sviluppo della tecnologia informatica, unito al rapido
diffondersi dell’utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica, ha
indotto il legislatore – a livello planetario – a dovere affrontare il problema
derivante dalla necessità di dovere disciplinare ambiti prima “sconosciuti”.
Le ricadute economiche prodotte dalla commissione dei reati c.d.
informatici richiede un tempestivo intervento delle autorità statali e
comunitarie al fine di regolamentare un settore in progressiva espansione.
La diffusione dell’uso di Internet, la “rete delle reti”, richiede risposte
certe e sistematiche anche, e soprattutto, in termini di legislazione penale;
tali risposte devono essere coordinate a livello di comunità sovra statali
atteso che trattasi di un fenomeno non circoscrivibile - proprio per le sue
peculiarità – ad un singolo Stato.
Negli anni ’80 e ’90 dello scorso secolo le macro aree che hanno
cominciato ad affrontare il problema in termini sistematici sono state il
Nord America e l’Europa.
L’approccio degli Usa è stato quello di partire da una definizione dei
termini utilizzati per descrivere tali fattispecie (computer, dispositivo
elettronico, sistema informatico, sistema telematico, malware, etc.)
per poi individuare entro quali ambiti dovere intervenire
Pur dovendo operare un netto distinguo tra la legislazione federale e
quella prodotta dai singoli Stati, occorre dire che l’attenzione è stata posta
sui computer e sui sistemi telematici mentre la normativa non ha intaccato
l’ambito, residuale, dei sistemi elettronici con modeste capacità di
elaborazione.
In Europa, a parte la Gran Bretagna, che ha imboccato negli anni ’90 una
propria strada individuando una serie di ipotesi di comportamenti
delittuosi, l’input è venuto dalla legislazione comunitaria che ha fatto da
pungolo verso gli Stati membri.
In Italia, la stessa legge n. 547 del 23.12.1993, è stata promulgata sulla
spinta di una Raccomandazione del Consiglio di Europa del 1989.
Il legislatore italiano ha introdotto, quindi, nel codice penale nuove
fattispecie incriminatici elaborando una concezione che vedeva lo
strumento informatico assurgere al ruolo di mezzo e non di fine.
Edited by Domenico Festa - 18/11/2015, 10:11.